5.9.17

VACCINI: DIFFIDATE LE AUTORITA'



Alla c.a.

del Dirigente del Comprensorio  Scolastico ISTITUTO XXXXXXXXXX
Via Xxxxxxxx CITTA’ (PR)

Sindaco del COMUNE DI XXXXXX
p.e.c.

Prefettura di XXXXXXXX
p.e.c.

COMANDO CARABINIERI STAZIONE XXXXXXXXX
p.e.c.

Del Funzionario

Sig. COGNOME Nome  ASL COMUNE
p.e.c. ………………….
Sig. COGNOME Nome  ASL PROVINCIA
p.e.c. ………………….
Sig. COGNOME Nome  ASL REGIONE
p.e.c. ………………….
Del Ministro Della Salute LORENZIN Beatrice
Segretariato generale
seggen@postacert.sanita.it
Direzione generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it
Direzione generale della programmazione sanitaria
dgprog@postacert.sanita.it
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
dgrups@postacert.sanita.it
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
dgfdm@postacert.sanita.it
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
dgrst@postacert.sanita.it
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure
dgvesc@postacert.sanita.it
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
dgocts@postacert.sanita.it
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
dgcori@postacert.sanita.it


Notifica con diffida

Io sottoscritto Nome Cognome, nato  a........... il..., e residente in via ………….. n. ….,  CITTA’(PR) in qualità di Padre/Madre, del bambino Nome Cognome, nato a ... il ...... e residente in via ………….  Città (PROVINCIA)

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

PREMESSO CHE

In tale diffida si manifesta espressamente la carenza di completezza di nozioni all'interno del consenso informato in ambito vaccinale ed il grave abuso di potere del governo pro tempore italiano.

Nel modulo del consenso informato non vi è traccia alcuna dei rapporti rischi/benefici di ogni singolo protocollo vaccinale.

In questa diffida si manifesta la presa di coscienza di trattati internazionali ratificati dal Governo Italiano e la carta costituzionale della Repubblica Italiana in vigore dal 1948 con cui le seguenti norme di rango minore, ovvero il decreto legge 73/2017 coordinato con la legge di conversione 119/2017, approvata il 31 luglio 2017 entrano in palese conflitto.

Non è stata dichiarata alcuna emergenza sanitaria dall'OMS sul territorio dell'Italia.

In questa diffida si manifesta inoltre la presa di coscienza della sentenza della Consulta (1/2014) in cui, pronunciandosi sulla incostituzionalità della legge elettorale 270 del 2005 porcellum, sospende costituzionalmente lo Stato dalle sue funzioni, delegittimando il Governo e il Parlamento, se non per la sola funzione di rientro nei ranghi costituzionali per giungere a prossime elezioni. Questo prefigura una situazione di simulazione di Stato, che lascia linterrogativo se, e chi è legittimato e responsabile della messa in atto di tale legge sui vaccini.

Tutti le informazioni contenute in questa diffida sono fatti oggettivi da chiunque verificabili e non mere opinioni.

In virtù dei seguenti Trattati Internazionali:

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 881/1977

Articolo 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 26: Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 29: Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 848/1955

Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 17: Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, recepito e ratificato dal Governo Italiano con la legge 848/1955

Articolo 2: Diritto all’istruzione

Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 145/2001

Articolo 2: Primato dell’essere umano

L'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza

Articolo 5: Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprioconsenso.

Articolo 21: Divieto di profitto

Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Articolo 3 : Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli essere umani

Convenzione sui Diritti del Bambino ratificata dal Governo Italiano con la legge 65/1992

Articolo 2
1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 28.
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 e ratificata dal Governo Italiano con la legge 112/1974

Articolo 27 : Diritto interno e rispetto dei trattati

Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.

Articolo 29 :. Applicazione territoriale dei trattati

Salvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio.

Articolo 34 : Norma generale riguardante gli Stati terzi

Un trattato non crea ne' obblighi ne' diritti per uno Stato terzo senza il consenso di quest’ultimo.

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 13: La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Codice Deontologico Medico (art. 16)

Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008

Una sanzione pecuniaria prevede una discriminazione di estrazione sociale, poiché genera un conflitto tra chi ha i mezzi economici per poter far fronte alla sanzione e chi non ne ha, violando:

ARTICOLO 2 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
ARTICOLO 14 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Per i suddetti motivi e normative suindicate, pertanto

DIFFIDO

QUALSIASI ORGANO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUALUNQUE SUO RAPPRESENTANTE, DI QUALSIASI GRADO; QUALUNQUE RAPPRESENTANTE DI QUALSIASI APPARTENENZA A QUALSIASI ENTE, A NOTIFICARE DOCUMENTI E/O CONVOCAZIONI E/O RICHIESTE RIGUARDANTI OBBLIGO VACCINALE RELATIVO AL MINORE Nome Cognome

DIFFIDO L’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO A SOTTOPORRE IL MINORE Nome Cognome, DURANTE LA SUA PERMANENZA NELLA STRUTTURA, A QUALSIASI VISITA DI TIPO MEDICO-SANITARIO DA PARTE DI PERSONALE DELLE ASL, PEDIATRI, MEDICI, PARAMEDICI DI QUALSIASI APPARTENENZA AD ENTI DEPUTATI ALLA SALUTE PUBBLICA, SENZA LA PRESENZA DEI GENITORI

DIFFIDO INOLTRE L’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO A SOTTOPORRE IL MINORE Nome Cognome, DURANTE LA SUA PERMANENZA NELLA STRUTTURA, A QUALSIASI TIPO DI TRATTAMENTO MEDICO, IN PARTICOLAR MODO A QUALSIASI TIPO DI VACCINAZIONE, SENZA LA PRESENZA DEI GENITORI.

DIFFIDO INOLTRE L’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO A SOTTOPORRE IL MINORE Nome Cognome, A QUALSIASI INTERROGATORIO, RICHIESTA VERBALE, RICHIESTA SCRITTA, E QUALSIVOGLIA COMUNICAZIONE IN OGNI FORMA QUESTA POSSA ESSERE ESPRESSA.
OGNI EVENTUALE RICHIESTA, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DEVE AVVENIRE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN VIA UFFICALE DIRETTAMENTE AI GENITORI E NON TRAMITE IL MINORE.

DIFFIDO INOLTRE L’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO A DISCRIMINARE IL MINORE Nome Cognome, ISOLANDOLO DA ATTIVITA’ SCOLASTICHE E RICREATIVE DI GRUPPO, A SPOSTARLO DI CLASSI DIFFERENTI DA QUELLA GIA DI APPARTENENZA. AD IMPUTARE A LUI EVENTUALI CASI DI SOPPRAVVENUTO CONTAGIO.
Faccio presente a tale proposito, che sarebbe obbligo dell’istituto scolare far rispettare la quarantena delle 6 settimane prevista per alcuni vaccini, a garanzia dei soggetti “deboli”. Faccio presente che l’immunità vaccinale non previene il contagio, ma solo gli effetti del contagio stesso. Quindi i portatori di contagio, possono essere sia i vaccinati che i non vaccinati. E che tra i soggetti presenti nell’istituto scolastico, sono presenti, adulti di cui non si conosce la reale immunizzazione, e che la vaccinazione non è garanzia di immunizzazione.

DIFFIDO INOLTRE L’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO AD ACCOMPAGNARE E/O CONSEGNARE IL MINORE Nome Cognome, A TERZI (fatta eccezione di quelli espressamente indicati al ritiro del minore all’uscita scolastica, in forma scritta sul diario scolastico o su modulo). IN PARTICOLAR MODO A QUALSIASI PERSONALE DI ENTI DEPUTATI ALLA SALUTE PUBBLICA E A ORGANI GIUDIZIALI. L’ISTITUTO DEVE AVVERTIRE I GENITORI ED ATTENDERE IL LORO ARRIVO.

L’OPPOSIZIONE A TALE DIFFIDA IN QUALSIASI FORMA, SCRITTA O VERBALE, UFFICIALE O UFFICIOSA, COSTITUIRA’ FONDAMENTO PER IMMEDIATA  DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, AL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO DI GINEVRA E ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO.

NOTIFICO

INOLTRE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO O NIDO O ASILO che la mancata accettazione di iscrizione e di possibilità di frequenza scolare, anche per i non vaccinati, vista la non chiara legittimità della possibilità di operare del governo e del capo dello stato, apre uno scenario di “non legalità” della legge stessa emanata e quindi, FINO A QUANDO QUESTA LEGITTIMITA’ NON SARA’ CHIARITA, SI RITIENE L’ISTITUTO SCOLASTICO RESPONSABILE IN PRIMIS DELLA MANCATA APPLICAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE.

Diffido e nego il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli dei miei figli (di mio figlio) minori/e. In particolar modo diffido e nego la diffusione di qualsiasi dato di carattere sanitario (quali ad esempio certificati e/o libretti vaccinali), stato di salute, credenza religiosa e politica a terzi. Questa diffida e negazione annulla qualsiasi precedente consenso dato.Direttiva 95/46/CE (D.Lgs 196/03) - D.U.D.U. - C.E.D.U.

Città, lì 00/00/2017

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